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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione si applica nel caso di un’azienda che si affida a un’agenzia per il lavoro (APL) - soggetto intermedio autorizzato dalla legge ad erogare servizi per il lavoro - che si occupi della selezione e dell’assunzione, di versare lo stipendio, i contributi ed eventuali assegni familiari.

 

Il contratto coinvolge dunque tre soggetti:

 

  1. il somministratore, cioè l’APL;
  2. l’utilizzatore, cioè l’azienda;
  3. il lavoratore somministrato, cioè quello assunto dall’agenzia e “prestato” al datore di lavoro che si avvale dei suoi servizi.

Il lavoratore può essere assunto:

 

  • a tempo determinato, nel caso di lavori di breve durata, prorogabile per un massimo di 36 mesi;
  • a tempo indeterminato, ma per legge si prevede un tetto del 20% dei dipendenti assunti in somministrazione. La durata massima è comunque di 36 mesi.

Tra le due forme di somministrazione, quella applicata più di frequente è quella a tempo determinato, cui ricorrono quelle aziende che debbano sostituire lavoratori assenti per motivi quali ad esempio malattia, infortunio o maternità, o a causa dell’aumento di lavoro in certi periodi dell’anno (come in occasione delle festività natalizie).

 

In ogni caso, le aziende non possono utilizzare il contratto di somministrazione nel caso in cui:

 

  • si vogliano sostituire lavoratori in sciopero;
  • nei 6 mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti di lavoratori con mansioni analoghe a quelli che si vogliano assumere in somministrazione, o questi debbano sostituire dipendenti in Cassa integrazione guadagni (CIG).